La nuova direttiva europea 2019/983
Nel mese scorso, il 20 giugno, è stata poi pubblicata, a pochi mesi di distanza dalla direttiva 2019/130, una nuova direttiva che contiene varie modifiche della direttiva 2004/37/CE.
Si tratta della Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, una direttiva che aggiunge nuovi valori limite in Allegato III. In particolare con riferimento a:
- Cadmio e suoi composti inorganici;
- Berillio e composti inorganici del berillio;
- Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico;
- Formaldeide;
- 4,4’-metilenbis (2-cloroanilina).
Riprendiamo dalla direttiva uno specchietto relativo alle righe aggiunte all’allegato III della direttiva 2004/37/CE:
Note tratte dalla direttiva e con riferimento alla tabella:
- (11) Frazione inalabile
- (12) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine
- (13) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie
- (14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.