L’utilizzo di Apparecchiature e Impianti Audiovisivi nei Luoghi di Lavoro

Costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori

Ha fatto il punto la Corte di Cassazione in questa sentenza in merito alla sanzionabilità, alla luce delle disposizioni di legge vigenti, dell’utilizzo di attrezzature audiovisive installate nei luoghi di lavoro senza il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza senza l’autorizzazione della competente Direzione Territoriale del Lavoro e utilizzate per controllare a distanza l’attività dei lavoratori.
Anche dopo la revisione da parte del Jobs Act dell’art. 4 della legge 300/1970 sullo statuto dei lavoratori, ha sostenuto infatti nella sentenza la Corte suprema, costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, in quanto sussiste continuità di tipo d’illecito tra la previgente formulazione del citato art. 4 della legge n. 300/1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del D. Lgs. n. 151 del 2015, nel senso che costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 della stessa legge.

Da ciò deriva, ha così precisato la Sez. III, che “sussiste continuità di tipo d’illecito tra la previgente formulazione dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 e la rimodulazione del precetto intervenuta a seguito del d.lgs. n. 151 del 2015, nel senso che costituisce reato l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4 Stat. Lav. è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 della stessa legge”.

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