A carico del datore di lavoro vige l’obbligo di considerare anche i rischi derivanti da orari di lavoro notturno.
Sono infatti previsti particolari controlli e garanzie per la sicurezza dei lavoratori notturni e – qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino la non idoneità alla relativa prestazione – il lavoratore deve essere adibito a lavoro diurno con mansioni equivalenti qualora esistenti e disponibili.
Si definisce “lavoratore notturno”:
- qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale
- qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro part-time.
Quando è vietato il lavoro notturno?
Esistono delle condizioni in cui non è possibile svolgere lavoro notturno: ad esempio gravidanza e puerperio fino al compimento di 1 anno di età dal bambino mentre è facoltativo per la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni.
Come accertare l’idoneità al lavoro notturno?
Il D. Lgs.81/08 stabilisce che l’idoneità debba essere preventivamente e periodicamente accertata nell’ambito della sorveglianza sanitaria tramite:
- visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
- visita medica periodica (ogni due anni)
- visita medica su richiesta del lavoratore
Evidenze della valutazione dei rischi
È di fondamentale importanza che il Documento di Valutazione dei Rischi riporti la valutazione degli aspetti connessi alla presenza di lavoro notturno, individuando ed analizzando fattori di rischio particolari legati alla mansione ed al contesto di lavoro.
Per la definizione dei “fattori di rischio particolari” ci si può riferire a dati di letteratura da cui si evincono, tra le altre, le seguenti condizioni di lavoro:
- lavorazioni edili, stradali e di scavo
- lavorazioni estrattive
- lavorazioni a caldo (siderurgia, laminatoi, fonderie, ecc.) e con esposizione ad alte temperature
- lavorazioni con movimentazione di carichi pesanti
- lavori in cui l’operatore è solo all’interno dell’azienda
- lavori che comportano il controllo di impianti e quadri segnaletici e di comando
- lavori con attività di guardiani e vigilanza
- lavori in campo di ordine pubblico, polizia, protezione civile, pronto intervento, incluse le attività gestite dai VVF
- lavori in ambito sanitario-assistenziale, in situazioni a connotazione particolarmente stressante (pronto soccorso, astanteria, 118, rianimazione, terapia intensiva, chirurgia)
- lavorazioni con attività di abbattimento di animali
- lavorazioni comportanti l’uso di macchine complesse
- lavorazioni in aziende o aree a rischio di esplosione e rischio elevato di incendio
- lavorazioni in aziende a rischio di incidenti rilevanti connessi all’uso di determinati agenti chimici pericolosi
- lavorazione in aziende con impianti chimici complessi
- lavorazioni con attività di esazione e maneggio denaro (ad esempio caselli autostradali, biglietterie, casse, distributori di carburante, ecc.)