Un riepilogo delle indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato.
Il documento Inail “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Manuale ad uso delle aziende in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.” è un documento nato per supportare le aziende con una proposta metodologica, per la valutazione e gestione del rischio, di facile utilizzo ma basata su procedure rigorose.
Si ricorda che la valutazione del rischio stress lavoro correlato:
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- risulta ‘parte integrante della valutazione dei rischi’ ed è “effettuata dal DL (obbligo non delegabile ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), in collaborazione con il RSPP ed il MC (art. 29, comma 1), previa consultazione del RLS/RLST (art. 29, comma 2)”;
- va fatta “prendendo in esame ‘non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori […] esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale […]’ e che ‘[…] le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti’”;
- prevede una valutazione preliminare (consiste nella rilevazione di ‘indicatori di rischio SLC oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili’ individuati, a solo titolo esemplificativo, dalla Commissione in tre famiglie: eventi sentinella; fattori di contenuto del lavoro; fattori di contesto del lavoro) e una valutazione approfondita che va obbligatoriamente intrapresa “nel caso in cui nella fase precedente si rilevi l’inefficacia delle misure correttive adottate e relativamente ‘ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche’”
Nel documento interno si indica poi che se la valutazione preliminare non rileva elementi di rischio SLC e, quindi, si conclude con un ‘esito negativo’, “tale risultato è riportato nel DVR con la previsione, comunque, di un piano di monitoraggio”. E nel caso in cui “la valutazione preliminare abbia un ‘esito positivo’, cioè emergano elementi di rischio ‘tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive’, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi. Se questi ultimi si rivelano ‘inefficaci’, “si passa alla valutazione successiva, cosiddetta ‘valutazione approfondita’”.